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E' istituito il ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza, i cui organici sono stabiliti in conformita' alla tabella 1 allegata alla presente legge. Gli ufficiali del ruolo speciale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai citati servizi.
Testo in vigore dal 27 maggio 1989 al 27 marzo 2001
