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Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1967, n. 371, e' sostituito dal seguente: "Il requisito dell'eta' va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi limitatamente ai giovani che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'. Per i giovani che non abbiano superato il ventitreesimo anno di eta', detto requisito va riferito alla data di scadenza del bando di concorso".

Testo in vigore dal 27 maggio 1989 al 27 marzo 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-05-25;190~art12 · fonte su Normattiva