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I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 2 sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza e frequentano, in qualita' di allievi, due anni di corso. Lo svolgimento dei corsi e' stabilito nel regolamento interno dell'Accademia. Le materie ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza. Al termine del secondo anno di corso e' attribuita ad ogni allievo la classifica finale ed in base ad essa e' formata la graduatoria. La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo ha luogo secondo l'ordine di graduatoria e decorre da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato. Agli allievi si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006. Conseguita la nomina a sottotenente, gli ufficiali del ruolo speciale svolgono un corso di applicazione della durata di un anno, durante il quale sono inviati alla frequenza dei corsi di specializzazione necessari per il successivo impiego nei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1. Il mancato superamento di uno dei predetti corsi comporta la cessazione dell'appartenenza al ruolo degli ufficiali del servizio permanente e la conseguente iscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento, con precedenza rispetto ai parigrado aventi la stessa anzianita' assoluta. I programmi delle materie di insegnamento da impartire durante il corso di applicazione, le modalita' di svolgimento dello stesso, nonche' le modalita' di invio ai corsi di specializzazione sono stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza. Ai sottotenenti del corso di applicazione si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006.

Testo in vigore dal 27 maggio 1989 al 27 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-05-25;190~art3 · fonte su Normattiva