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L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale ha luogo, secondo le forme e con le modalita' indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge, sino al grado di colonnello. Il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dele finanze determina per ciascun grado gli ufficiali del ruolo speciale, eccettuati i sottotenenti, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. L'avanzamento dei predetti ufficiali e' regolato dalle norme di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, estesa alla Guardia di finanza dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Testo in vigore dal 27 maggio 1989 al 27 marzo 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-05-25;190~art4 · fonte su Normattiva