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Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3 del presente articolo, gli ufficiali del ruolo normale della Guardia di finanza, di cui al comma 1 dell'articolo 6, in possesso della specializzazione di comandante di stazione navale o del brevetto militare di pilota di elicottero o di specialista di elicottero possono chiedere di essere immessi nel ruolo speciale. Il passaggio nel citato ruolo avverra', con i criteri di cui al presente articolo, previo giudizio di idoneita' espresso da una Commissione composta dal Comandante in seconda, da due ufficiali generali e da due colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza. La Commissione dovra' pronunciarsi sull'idoneita' dell'ufficiale ad essere impiegato nel servizio aereo o navale, in relazione al grado rivestito. L'immissione a domanda nel ruolo speciale avverra' nel numero dei posti stabiliti per ogni grado, da tenente colonnello a tenente, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il numero delle domande di passaggio nel ruolo speciale superi il numero previsto dal decreto di cui al comma 3, e' data la precedenza secondo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo normale. Del passaggio nel ruolo speciale non possono beneficiare i tenenti colonnelli con una anzianita' di grado maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, superiore a cinque anni. Il trasferimento nel nuovo ruolo avverra' conservando l'anzianita' di grado posseduta al momento del passaggio. A parita' di anzianita' l'ordine di iscrizione nel ruolo speciale avverra' seguendo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo normale.
Testo in vigore dal 27 maggio 1989 al 27 marzo 2001
