L'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, gli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, nonche' l'articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 26 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-25;206~art5 · fonte su Normattiva