Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, modificato con la presente legge di conversione ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 8 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-07;102~art5 · fonte su Normattiva