[1]Agli agenti addetti alla manutenzione delle pile e degli accumulatori negli uffici telegrafici, al personale tecnico incaricato della stessa manutenzione nelle stazioni radioelettriche, agli addetti alle stazioni di ricarica per i trattori elettrici, nonche' al personale tecnico incaricato della manutenzione degli accumulatori negli uffici per i servizi telefonici di Stato, e' concesso un compenso mensile nella seguente misura:

[2]negli uffici con oltre 500 elementi di pila o di accumulatori. L. 510 negli uffici con oltre 300 elementi di pila o di accumulatori. L. 340 negli uffici con oltre 50 elementi di pila o di accumulatori. L. 275

[3](intendendosi elemento di accumulatore quello costituito da una coppia di piastra positiva - negativa). I compensi di cui sopra saranno attribuiti a non piu' di una, due e tre unita' rispettivamente, quando trattasi di uffici con impianti di batterie di accumulatori di capacita' da 100 a 500, da 500 a 1000 Ah, ed oltre i 1000 Ah. Al personale che provvede alla manutenzione di piu' accumulatori in stabilimenti diversi, compete l'indennita' corrispondente alla somma degli elementi di pila o di accumulatori dei vari stabilimenti. Al personale permanentemente addetto ai reparti di manutenzione esistenti presso gli economati delle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, e' assegnato un compenso di specializzazione nella misura di lire 160 per ogni giornata lavorativa. Eguale compenso spetta:

  • a)agli agenti incaricati dell'accudienza di macchine stampatrici (tipografiche, litografiche, multilith);
  • b)agli agenti incaricati della piccola manutenzione di macchine calcolatrici, vidimatrici, dattilografiche, negli uffici che hanno in dotazione, in complesso, non meno di venti macchine di detta specie. Per le frazioni di giornate lavorative, il compenso resta fissato in lire 20 orarie.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art24 · fonte del testo