Agli impiegati della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgenti mansioni di custodia delle stazioni telefoniche, anche oltre l'orario di obbligo, e' corrisposto per tali mansioni, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso forfettario nella misura corrispondente all'importo di un'ora e trenta minuti di servizio straordinario per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Delle prestazioni giornaliere straordinarie effettuate, non attinenti alla custodia, sono compensate quelle eventualmente eccedenti il limite giornaliero anzidetto, nella misura massima di trenta ore mensili. Agli impiegati della carriera del personale ausiliario degli agenti di esercizio telefonico svolgenti mansioni di custodia di immobili si applica il disposto di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art13 · fonte su Normattiva