[1]Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico tanto in Morse che in fonia e all'operatore addetto all'espletamento del servizio radiotelefonico e' concesso mensilmente un premio di cointeressenza come segue:

[2]per ogni marconigramma trasmesso o ricevuto........ L. 15

[3]Ai dirigenti e ai capiturno e' concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni. Il premio spettante al personale di cui al primo comma non puo' superare mensilmente la somma di lire 3900, quello spettante al personale di cui al secondo comma non puo' superare la somma di lire 5200.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art28 · fonte del testo