[1]Negli uffici telegrafici, determinati dalla Amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima stabilite, e' concesso ai telegrafisti ad esse addetti per ogni telegramma di quindici parole (escluso il preambolo) scambiato nel turno di servizio giornaliero, un premio orario di rendimento tantieme nella misura seguente:

  • a)con apparati celeri stampanti Uffici nazionali: media oraria da 30 a 35 telegrammi.............. L. 0,50 media, oraria da 36 a 40 telegrammi............. L. 0,60 media oraria oltre 40 telegrammi............... L. 0,75 Uffici internazionali media oraria da 15 a 35 telegrammi.............. L. 0,85 media oraria da 36 a 40 telegrammi.............. L. 1,15 media oraria oltre 40 telegrammi............... L. 1,45
  • b)con apparato Morse: media oraria da 10 a 15 telegrammi.............. L. 1,30 media oraria oltre 15 telegrammi............... L. 2,30 La somma complessiva delle parole eccedenti le 15 in ciascun telegramma scambiato nella giornata, escluso il preambolo, viene divisa per 20 ed il quoziente e' aggiunto al totale dei telegrammi scambiati, in base al quale e' determinata la media oraria per l'attribuzione del premio. Nelle localita' sedi di uffici telegrafici principali nei quali esiste il servizio di dettatura fonica dei telegrammi, svolto da parte della societa' telefonica concessionaria, viene corrisposto al personale telegrafico addetto alla registrazione dei telegrammi accettati dalla societa' concessionaria medesima e passati al telegrafo un premio di rendimento nella seguente misura:

[2]da 51 a 55 telegrammi/ora................ L. 0,20 da 56 a 65 telegrammi/ora................ L. 0,22 oltre i 65 telegrammi/ora................ L. 0,25

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art29 · fonte del testo