Art. 9
All'articolo 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche. Al primo comma le parole "elettori residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari interessate" sono sostituite dalle seguenti: "elettori italiani residenti nel Paese". Al terzo comma le parole "entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi".
Testo vigente dal 11 aprile 1984
