All'articolo 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche. Al primo comma le parole "elettori residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari interessate" sono sostituite dalle seguenti: "elettori italiani residenti nel Paese". Al terzo comma le parole "entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi".

Testo vigente dal 11 aprile 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-04-09;61~art9 · fonte su Normattiva