Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004
Art. 5 — Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)
Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'elettore puo' manifestare, in ogni circoscrizione, non piu' di tre preferenze";
- b)le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
Testo vigente dal 9 aprile 2004
