Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro dell'ambiente, fatta d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, nonche' con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla riorganizzazione del Servizio geologico, trasferito al Ministero dell'ambiente dall'articolo 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica e garantendo che di esso possano avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e l'ambiente nonche', sulla base di una convenzione-tipo, le regioni e che esso possa a sua volta avvalersi dell'attivita', della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati. Il Servizio geologico e' diretto da un dirigente generale tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale dirigente e' nominato con la procedura di cui al comma 1. La dotazione organica complessiva prevista dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, e' aumentata di dieci unita' di personale con qualifiche non dirigenziali, da determinare con il decreto di cui al comma 1. Conseguentemente sono modificate le tabelle allegate alla citata legge 8 luglio 1986, n. 349. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, determinato in ragione di lire 250 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione del Servizio geologico nazionale". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 4 marzo 1987
