All'articolo 10, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' aggiunta la seguente lettera: "e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari". Per il funzionamento dei servizi previsti, rispettivamente, dall'articolo 2 della presente legge e dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349, aggiunta dal comma 1 del presente articolo, la tabella A allegata alla predetta legge n. 349 del 1986, e' modificata con l'aggiunta di numero 2 dirigente generali - livello C, dei quali uno nel quadro A e uno nel quadro B, nonche' di numero 1 dirigente superiore e numero 1 primo dirigente, entrambi nel quadro A.

Testo vigente dal 4 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-03;59~art3 · fonte su Normattiva