Qualora non siano state ancora costituite le commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali di cui alla legge 30 giugno 1989, n. 244, e fino alla loro costituzione, le relative funzioni continuano ad essere esercitate dalle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali preesistenti alla legge medesima, ma non oltre il 31 dicembre 1990. Nei casi di soppressione di sezione distaccata della pretura circondariale le funzioni delle soppresse commissioni e sottocommissioni elettorali concernenti il territorio della sezione distaccata sono svolte dalla commissione mandamentale con sede nel capoluogo di circondario, se la commissione circondariale non sia ancora costituita. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge resta valida l'attivita' delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali espletata dopo la data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1989, n. 244. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidennte della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Testo vigente dal 22 marzo 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-03-21;54~art1 · fonte su Normattiva