Art. 25Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19

Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N.51)). Le sottocommissioni sono presiedute dai ((dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura)), ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale. Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attivita'. Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.

Testo vigente dal 21 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art25 · fonte su Normattiva