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I direttori comunque incaricati delle aziende farmaceutiche municipalizzate, in funzione all'entrata in vigore della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, possono essere confermati nel posto e riconfermati ai sensi dell'art. 4 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, qualora si tratti di complessi che abbiano carattere di azienda farmaceutica ad attivita' produttiva oltreche' distributiva, sempreche' la responsabilita' dell'esercizio delle singole farmacie, ai sensi dell'art. 119 del testo unico delle leggi sanitarie, sia devoluta ad un farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;44~artunico · fonte del testo