Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale e verteranno sulle materie di cui all'allegato programma; essi non si intenderanno superati se i candidati non avranno conseguito la votazione di almeno sette decimi in ciascuna delle dette prove. La graduatoria dei vincitori sara' formata secondo l'ordine del punteggio complessivo determinato dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale. I candidati non potranno partecipare piu' di una volta ai concorsi di cui al precedente art. 1. L'eventuale idoneita' conseguita non e' produttiva di alcuno effetto, La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze, sara' costituita come segue: da un funzionario dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 5° (presidente); da tre funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 7° (membri). Le mansioni di segretario saranno affidate ad un funzionario dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

Testo vigente dal 27 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1076~art2 · fonte del testo