Al termine del corso gli allievi debbono sostenere un esame finale costituito da una prova scritta ed una orale sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento. Per la pubblicita' delle votazioni conseguite alle prove scritte ed orali si applicano le norme di cui all'articolo 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova scritta. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a sette decimi. La graduatoria e' stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte ed orali. A parita' di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parita' di grado vale l'ordine di precedenza nel ruolo di anzianita'.

Testo vigente dal 11 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;614~art9 · fonte su Normattiva