In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. In caso di condanna il giudice puo' applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;408~art6 · fonte su Normattiva