Art. 176

Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo e' punito con la ammenda da, lire duemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa l'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire ottantamila.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art176 · fonte su Normattiva