Nei confronti delle imprese esercenti servizi di trasporto a fune, operanti con finalita' turistiche in territori montani interessati dagli eccezionali fenomeni climatici-meteorologici di carenza delle precipitazioni nevose, sono sospesi i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonche' i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Sono altresi' sospesi i versamenti in materia di imposte dirette, anche in qualita' di sostituti d'imposta, la riscossione mediante ruoli e gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Le sospensioni disposte dai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 1990. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni avverra', mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 dicembre 1990.

Testo vigente dal 8 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;222~art1 · fonte su Normattiva