Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche
Art. 1 — Modifiche all'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche
All'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il servizio di trasporto turistico e' esercitato da:
- a)imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'infrastruttura ferroviaria nazionale e le linee ad essa interconnesse;
- b)imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero soggetti che gia' esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;
- c)altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purche' posti sotto la responsabilita' dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneita' all'esercizio»;
- b)al comma 3, primo periodo, le parole: «l'impresa ferroviaria che esercitera' il servizio di trasporto di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 1-bis che esercitera' il servizio di trasporto turistico».
Testo vigente dal 30 luglio 2019
