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Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le norme previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439. Al personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
Testo in vigore dal 10 agosto 1998 al 9 ottobre 2010
