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All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 75.000 milioni per l'anno 1998, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. All'onere derivante dall'articolo 2, valutato in lire 16.880 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 6.987 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 9.893 milioni, quello relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. All'onere derivante dall'articolo 3, valutato in lire 1.539 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. All'onere derivante dall'articolo 4, valutato in lire 984 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in lire 215 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 10 agosto 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;270~art8 · fonte su Normattiva