Art. 14 — Confezioni di specialità medicinali in carattere Braille
Fermo restando l'obbligo per le aziende farmaceutiche di mettere in produzione, a partire dal 1 gennaio 1998, confezioni di specialita' medicinali conformi al disposto dell'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' consentito fino al 31 dicembre 1999 l'impiego non esclusivo di materiale di confezionamento privo delle indicazioni in caratteri Braille.
Testo vigente dal 20 ottobre 1999
