Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, e' inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneita' alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del CONI, nel rispetto, anche ai fini previdenziali, dell'anzianita' acquisita in base al precedente rapporto di lavoro. Il CONI e' autorizzato ad effettuare assunzioni, nei limiti della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Effettuate le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il CONI procede alle conseguenti rideterminazioni dei ruoli organici del personale. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio, la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta in base al rapporto di diritto privato, secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge. Il personale che non risulti in possesso del prescritto titolo di studio e' inquadrato nella qualifica funzionale inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto. Al personale inquadrato nei ruoli del personale del CONI ai sensi del comma 1 spetta il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica attribuita. L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita all'atto dell'inquadramento in ruolo in base al rapporto di diritto privato e quella spettante ai sensi del presente comma, e' attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti. Ai medici dell'Istituto di scienza dello sport del CONI si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Alla estensione della predetta disposizione si provvede con delibera del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nei limiti compatibili con l'ordinamento e l'assetto organizzativo del CONI. Per esigenze particolari dei dipartimenti di medicina e di fisiologia dell'Istituto di cui al comma 6, anche in relazione all'attivita' di ricerca documentata, possono essere conferiti incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito dal regolamento organico.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-31;138~art3 · fonte su Normattiva