Art. 2
Fino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di collocamento obbligatorio, al CONI ed alle federazioni sportive nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444. Il CONI, esclusivamente per corrispondere ad effettive particolari esigenze connesse alla peculiarita' di determinate attivita' che esigano professionalita' ad alta specializzazione, puo' attribuire incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito con delibera del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il CONI puo' disporre, a favore dei dipendenti addetti alla preparazione ed allo svolgimento di manifestazioni sportive, un incremento del numero di ore di lavoro straordinario consentite, entro il limite che sara' stabilito con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
