Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.
Abrogato dal 3 marzo 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.
Abrogato dal 3 marzo 1999
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 1996 al 3 marzo 1999. 315 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fino al riordinamento dell'attivita' spaziale nazionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e' sottoposta alle disposizioni della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore generale dell'ASI decadono dall'incarico; dalla stessa data sono altresi' sciolti gli organi consultivi dell'ente. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI e' affidata a un amministratore straordinario di riconosciuta autorevolezza, di elevata capacita' manageriale e competenza scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. L'amministratore straordinario esercita le funzioni attribuite dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale. L'amministratore straordinario, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio dell'ASI, puo' nominare, per il periodo di durata della sua carica, fino a due direttori esecutivi, definendone le funzioni e i compiti relativi. L'amministratore straordinario, tra le priorita', conclude l'iter dei provvedimenti relativi al personale, previsti dagli articoli 1, comma 5, 16 e 19 della citata legge n. 186 del 1988, non ancora pienamente attuati. L'amministratore straordinario avvia le procedure concorsuali per il completamento della pianta organica. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede al rinnovo dei componenti il collegio dei revisori dei conti con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 30 maggio 1988, n. 186. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dell'amministratore straordinario di cui al comma 3 del presente articolo, fatte salve le competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente. I componenti del collegio dei revisori dei conti cessano dalla carica contestualmente all'amministratore straordinario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1995-05-31;233~art1 · fonte del testo