Art. 2 — Elevazione del limite di reddito
Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, e' elevato a L. 18.743.400 a decorrere dal 1o gennaio 2001 ed a L. 22.310.775 a decorrere dal lo gennaio 2002. L'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.
Testo vigente dal 29 agosto 2000
