Art. 3 — Assegno di superinvalidità
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidita' di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e' corrisposto un assegno di superinvalidita', non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del citato testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, all'assegno di superinvalidita' di cui al medesimo comma 1, spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore. All'assegno di superinvalidita' previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.
Testo vigente dal 29 agosto 2000
