Per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Istituto per la disciplina delle previdenze e assistenze indicate all'art. 3 del regolamento dell'istituto stesso, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, si applicano le disposizioni di legge o di regolamento vigenti per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza sociale delle quali quelle gestite dall'Istituto predetto sono sostitutive.

Testo vigente dal 7 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1122~art11 · fonte del testo