I contributi dovuti all'Istituto ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e nella, misura indicata dall'art. 48, secondo comma, del regolamento per la previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione, salvo quanto e' previsto per i contributi per gli assegni familiari dagli articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1953, n. 391. Qualora la retribuzione mensile risulti inferiore a lire ventimila, il contributo e' sempre commisurato su tale limite. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze di gestione lo richiedano a vantaggio della mutualita' fra le categorie interessate, il limite di cui al precedente comma puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 7 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1122~art5 · fonte del testo