Nelle contravvenzioni alle norme previste dalla presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", il quale, previo parere del Comitato direttivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto puo' anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1122~art13 · fonte del testo