Le misure dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" dai datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti e le prestazioni che l'Istituto e' tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie. Il regolamento previsto dallo statuto dell'Istituto dovra' essere uniformato alle disposizioni della presente legge entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Testo vigente dal 16 gennaio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-12-20;1564~art2 · fonte del testo