Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 1
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E' attribuita all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la competenza a provvedere alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui essa debba assumere la gestione e la cui costruzione non sia stata gia' iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
