Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 10
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Il terzo comma dell'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Possono, altresi', essere assunti ex allievi di scuole professionali o di apprendistato - organizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - che abbiano superato i corsi in esse previsti, purche' vi siano stati ammessi previo pubblica concorso".
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
