Art. 12
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I primi due commi dell'articolo 14 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti: "I concorsi possono svolgersi per soli esami, per esami e per titoli, per titoli ed esami, o per soli titoli. Gli esami possono consistere in uno o piu' dei seguenti tipi di prova: scritta, orale, pratica, attitudinale. Il tipo delle prove d'esame e il numero di esse verranno stabiliti nei singoli bandi di concorso".
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
