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Il secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti: "Gli idonei che nella graduatoria eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti. Tuttavia, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previa autorizzazione del Ministro, ha facolta' di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si rendano disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite del dieci per cento di quelli messi a concorso per il personale direttivo, del venti per cento per il personale degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, e del quaranta per cento per il rimanente personale dell'esercizio".

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art13 · fonte su Normattiva