Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il primo comma dell'articolo 20 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione determina i casi in cui i dipendenti, assunti per pubblico concorso, possono essere esentati dal periodo di prova, quando provengono da altro pubblico impiego, o possono completare nella qualifica di assunzione il periodo di prova eventualmente non ultimato in quella di provenienza".
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
