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Il primo comma dell'articolo 20 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione determina i casi in cui i dipendenti, assunti per pubblico concorso, possono essere esentati dal periodo di prova, quando provengono da altro pubblico impiego, o possono completare nella qualifica di assunzione il periodo di prova eventualmente non ultimato in quella di provenienza".

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art14 · fonte su Normattiva