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Dopo il primo comma dell'articolo 46 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono inseriti i commi seguenti: "Nel caso in cui esigenze aziendali rendano necessari trasferimenti di piu' dipendenti da o per la stessa localita', dovranno essere compilate graduatorie compartimentali a cura di apposite Commissioni, da costituire dal direttore compartimentale. Il trasferimento e' disposto secondo l'ordine delle graduatorie. Delle Commissioni fanno parte anche tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dalle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione. La stessa procedura deve essere seguita per i trasferimenti nelle localita' di cui agli articoli 26 e 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni. La procedura di cui ai precedenti commi non si applica ai trasferimenti del personale direttivo e dei capi degli impianti, ne' ai trasferimenti da effettuarsi in applicazione dell'articolo 80 della presente legge".

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art16 · fonte su Normattiva