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All'articolo 65 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono aggiunti i seguenti commi: "Il giudizio di qualificazione attribuito al dipendente si intende confermato per gli anni successivi, fino ad un massimo di tre anni, se l'Azienda, d'ufficio, non modifichi il giudizio o se il dipendente non abbia chiesto una nuova valutazione ai fini della qualificazione. Il termine entro il quale il dipendente puo' chiedere la revisione del giudizio e' fissato al 30 giugno di ciascun anno. L'Azienda ha l'obbligo di pronunciarsi entro il 30 settembre successivo".

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art17 · fonte su Normattiva