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I limiti di somma previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, sono elevati, rispettivamente, di trenta e di dieci volte. I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato stabiliti dal precedente comma e per i quali non sia richiesto il parere del Consiglio di amministrazione sono adottati dal direttore generale medesimo, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo di cui al successivo articolo 3. Il limite di competenza del direttore generale per la erogazione di premi eccezionali al personale ai sensi dell'articolo 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e' raddoppiato.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art2 · fonte su Normattiva