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Dopo il terzo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono inseriti i commi seguenti: "Ai fini degli scrutini da parte delle Commissioni centrali, il Consiglio di amministrazione determina di volta in volta il numero dei dipendenti da ammettere allo scrutinio medesimo, tenendo conto della qualifica di avanzamento, del numero dei candidati e del presumibile numero dei posti disponibili. La determinazione di cui al comma precedente deve essere adottata anche se, al momento in cui il Consiglio delibera, non esiste nella qualifica da conferire alcun posto disponibile. Il numero totale degli scrutinandi viene ripartito tra le graduatorie locali in proporzione diretta al numero dei dipendenti compresi in ciascuna graduatoria locale. Le frazioni superiori a 0,5 si arrotondano per eccesso. In ogni caso deve essere sottoposto allo scrutinio della Commissione centrale almeno un candidato di ciascuna graduatoria locale. I dipendenti da sottoporre allo scrutinio delle Commissioni centrali sono quelli compresi, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria locale, nel numero determinato a norma del comma precedente". Dopo l'ultimo comma dell'articolo 77 sopra indicato e' aggiunto il comma seguente: "Il provvedimento di promozione non ha effetto nei confronti del dipendente che nel termine fissato dall'Azienda non abbia assunto le funzioni proprie della nuova qualifica nel posto assegnatogli. In nessun caso tale termine puo' essere superiore a tre, mesi dalla data in cui potrebbe avere decorrenza la promozione stessa. L'Azienda puo' derogare a tale vincolo solo per qualifiche per le quali sussista soprannumero".

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art21 · fonte del testo