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Il secondo comma dell'art. 78 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dai seguenti: "Le norme circa la costituzione, i compiti ed il funzionamento delle Commissioni centrali e delle Commissioni locali di avanzamento sono stabilite dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. Di ogni Commissione di avanzamento fanno parte tre rappresentanti del personale. Essi sono nominati dal Ministro, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative. Per ogni Commissione le organizzazioni sindacali designano un rappresentante per ciascuna delle categorie del personale di cui all'articolo 1 della presente legge in relazione alla competenza di scrutinio delle singole Commissioni. La rappresentativita' delle organizzazioni e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione. Alle sedute delle Commissioni partecipano soltanto i rappresentanti appartenenti alla categoria dei dipendenti sottoposti a scrutinio. I membri rappresentanti del personale devono rivestire:

  • a)per il personale direttivo, una qualifica non inferiore a quella di ispettore capo;
  • b)per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario capo o equiparata;
  • c)per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a quella di capo stazione principale o equiparata. Nel caso in cui uno o piu' rappresentanti del personale siano dipendenti dello scrutinando tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante designato dalla rispettiva organizzazione per la categoria del personale direttivo. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, i rappresentanti del personale che siano dipendenti dello scrutinando devono temporaneamente allontanarsi dalla adunanza".

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art22 · fonte su Normattiva