Art. 23
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Delle Commissioni giudicatrici nei concorsi interni che siano banditi dall'Azienda in applicazione di leggi speciali, per passaggi da una ad altra categoria o da uno ad altro gruppo o per avanzamenti, fanno parte tre rappresentanti del personale designati ciascuno dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 3 settembre 1980
