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Alle sedute del Comitato di esercizio, di cui al regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 984, quando siano trattate questioni che interessino direttamente o indirettamente il personale, partecipano anche rappresentanti del personale. Essi sono nominati in numero di tre con le modalita' indicate al precedente articolo 23. ((Con le stesse modalita' di cui al predetto articolo 23 sono nominati anche tre rappresentanti del personale supplenti, che partecipano alle sedute del comitato di esercizio, quando siano trattate questioni che interessano direttamente o indirettamente il personale, nei casi di impedimento, per qualsiasi causa, dei rappresentanti del personale titolari)).

Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 3 settembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art25 · fonte su Normattiva