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In dipendenza delle variazioni nella organizzazione degli uffici e degli impianti necessarie in relazione all'attuazione del piano decennale di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, e limitatamente al periodo di validita' del piano stesso, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ha facolta', nell'ambito di ognuna delle singole categorie previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1958, n. 425, di effettuare spostamenti di posti da una pianta organica all'altra, anche relativamente a qualifiche di diverso livello gerarchico, eccetto che per le qualifiche di direttore centrale e direttore centrale di prima classe ed equiparate. Le variazioni di cui al primo comma devono essere motivate da effettive esigenze di servizio ed essere contenute nel limite complessivo dei posti di ciascuna categoria e nel limite complessivo della relativa spesa.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art27 · fonte su Normattiva