Art. 28
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Il quantitativo di personale fisicamente inidoneo comunque conservato in servizio ai sensi degli articoli 49 e 197, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni; ivi compreso quello collocato per tale titolo in disponibilita', e' conteggiato sulle percentuali previste dalle leggi che regolano il collocamento obbligatorio al lavoro di particolari categorie di cittadini.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
